1) Le pensioni degli italiani: perché sono così …disastrate?

Tutto questo discorrere di pensioni… porta a quella che sembra la necessità urgente… di una  nuova riforma generale del nostro sistema pensionistico. Ma diamo uno sguardo dentro la storia previdenziale italiana e vediamo di comprendere il perché …le  nostre pensioni sono così ‘disastrate’.

Bisogna ricordare che dal dopoguerra ad oggi vi sono state soltanto due leggi di riforma del sistema pensionistico caratterizzate se non proprio da una “visione”, almeno da un “progetto”.

La prima è stata la legge n.153 del 1969 che ha istituito quell’ordinamento pensionistico che la seconda (legge n. 335 del 1995) ho modificato in maniera profonda seppur assumendo una transizione troppo lunga per essere ritenuta minimamente adeguata ed equa sul piano intergenerazionale.
La legge (delega) del 1969, introducendo il modello retributivo (il c.d. aggancio alla retribuzione, come si diceva a quei tempi) e prendendo per giunta a riferimento la retribuzione pensionabile degli ultimi tre (poi divenuti cinque e dieci a riforme avvenute) anni di lavoro, tendeva, in via di principio, a garantire ai pensionati un trattamento equipollente al livello di retribuzione o di reddito (perché nel 1990 i medesimi criteri vennero applicati anche ai lavoratori autonomi) raggiunto alla fine della vita attiva.

In realtà, con quel provvedimento e con quelle regole si volle soltanto erogare una pensione dignitosa a quanti avevano avuto una storia lavorativa e contributiva piuttosto accidentata nell’immediato dopoguerra. O addirittura avevano visto sfumare i loro versamenti, relativi ad attività lavorative antecedenti il conflitto, per via dell’inflazione postbellica.

Infatti, gli anni di lavoro precedenti gli ultimi tre, poi divenuti cinque, servivano soltanto a determinare, a prescindere dai contributi versati, l’anzianità di servizio, allo scopo di calcolare l’importo della pensione (che nel pubblico impiego, addirittura, era equivalente all’ultimo stipendio percepito) secondo la seguente formula vigente nel settore privato: 2% x n = % della retribuzione pensionabile degli ultimi anni di lavoro.
Il 2% rappresentava il rendimento per ogni anno di servizio, “n” il numero degli anni: il che dava modo di percepire, al massimo, l’80% con 40 anni di assicurazione (o, in proporzione, meno a seconda del numero degli anni lavorativi).

Come è facile comprendere, nell’aver concesso per decenni pensioni non sostenute da un corrispondente supporto contributivo, sta la radice non solo del disavanzo pensionistico ma anche di gran parte del debito pubblico. A queste regole si aggiunsero le pensioni di anzianità che consentivano l’accesso alla quiescenza sulla base di un requisito contributivo pari a 35 anni (20 o 25 o ancora meno nel Pubblico impiego) a prescindere dall’età anagrafica, allo scopo di risarcire così i c.d. lavoratori precoci, arruolati in giovane età nei ranghi della società industriale. Così milioni di lavoratori hanno potuto accedere volontariamente alla pensione o essere costretti a farlo in qualità di esuberi dei processi di ristrutturazione produttiva ad un’età di poco superiore a 50 anni (nonostante che in seguito fosse stato inserito anche un requisito anagrafico).

Questo è l’ordinamento pensionistico che, entrando in sinergia con una imponente accelerazione dell’attesa di vita, avrebbe portato, in mancanza di un riordino, velocemente al collasso (con una spesa fino al 23% del Pil intorno al 2030) il sistema pensionistico e le finanze pubbliche.

La riforma del 1995 si fece carico di superare lo squilibrio determinato dal sistema retributivo che, in sostanza, a fronte anche dell’incremento dell’attesa di vita, tendeva a regalare ai pensionati un certo numero di anni di prestazioni non coperti dal montante contributivo. Adottando il calcolo contributivo (il montante su cui calcolare il trattamento è dato dalla somma degli accrediti annuali, rivalutati sulla base del Pil nominale, moltiplicato per i coefficienti di trasformazione ragguagliati all’età di pensionamento all’interno di un range flessibile) si è ristabilito un equilibrio tra contributi versati e prestazione. Lo si è fatto soltanto a partire dai nuovi assunti dal 1996, mentre chi aveva, prima di quella data, almeno 18 anni di anzianità è rimasto interamente all’interno del meccanismo retributivo, una sorta di “rendita di posizione” del sistema retributivo; gli altri sono inclusi nel sistema misto con il criterio del pro rata, fino a quando – dopo la riforma Fornero del 2011 – il calcolo contributivo è stato esteso pro rata a tutti a partire dal 2012.

Il principale difetto della legge n. 335 del 1995 (la così detta riforma Dini) consiste proprio nell’aver scaricato l’equilibrio del sistema sui futuri pensionati, salvaguardando, soprattutto sull’aspetto-chiave, dell’età pensionabile, il più possibile gli occupati più anziani. giovani e pensioni 2

Questa impostazione si avvaleva di una “giustificazione” che era la creazione anche in Italia di un sistema di previdenza complementare. Il giovane – si diceva – andrà in pensione a suo tempo con un tasso di sostituzione più basso. Bene, Il problema è risolto. – si aggiungeva – Perché il nostro giovane potrà iscriversi ad un fondo pensione e colmare così il differenziale nel trattamento pensionistico. Questo è divenuto un quasi …alibi. Salvo dover constatare, a qualche anno di distanza, che l’aliquota obbligatoria del 33% per i lavoratori dipendenti (anche quelle dei parasubordinati e degli autonomi erano in crescita) assieme ai ritardi nella partenza del sistema complementare (… partito solo nel 2007) non ha consentito di avere un’adeguata base economica proprio per la previdenza complementare.

Così, le successive riforme hanno cercato, non a caso, di rendere più breve ed equa la transizione, anche per ottenere dal sistema pensionistico un contributo al risanamento di quei conti pubblici che in grande misura ha contribuito a destabilizzare. Il fatto è che il modello prefigurato dalla riforma Dini e dagli aggiustamenti successivi è figlio di un progetto con la testa ancora una volta …rivolta all’indietro. Nel senso che non si pone l’obiettivo di come garantire ai lavoratori giovani di oggi – chiamati per decenni a versare un terzo del loro reddito per finanziare le pensioni in essere, poiché il sistema resta a ripartizione – un trattamento come previsto dall’articolo 38 della Costituzione.

Quale è infatti la preoccupazione dei giovani e per i giovani? Non tanto quella di vedersi applicare il calcolo contributivo, perché il nuovo sistema (ci avvaliamo di termini strettamente giuridici) non produce, a fronte di una continuità e regolarità di lavoro, alcun danno al trattamento pensionistico del lavoratore, ma solo un ridimensionamento di questo, in quanto vengono meno le rendite di posizione dipendenti dal modello retributivo. Ovvero, Se un neoassunto ha la fortuna di lavorare a lungo e senza interruzioni andrà in pensione con un tasso di sostituzione socialmente sostenibile anche sottoponendosi interamente al calcolo contributivo.

pensioni e giovani 4

L’incerta prospettiva pensionistica dei giovani non deriva, dunque, dalle regole dell’accreditamento dei contributi e dal meccanismo di calcolo della prestazione, ma dalla loro condizione occupazionale precaria e saltuaria durante la vita lavorativa. Una carriera contraddistinta da un accesso tardivo al lavoro, da rapporti interrotti e discontinui (senza potersi giovare, inoltre, di un adeguato sistema di ammortizzatori sociali che cucia tra di loro i differenti periodi lavorativi, magari contraddistinti da rapporti regolati da regimi differenti) finirà per influire negativamente anche sulla pensione. E’ evidente che occorrerebbe migliorare il modello di protezione sociale nel senso di una maggiore uniformità le tutele durante la vita lavorativa, ma nessuno può illudersi che si possa tornare ad una generalità di lavoro dipendente stabile, e quindi a poter salvare la pensione di domani attraverso la salvaguardia forzosa dei rapporti di lavoro standard, oggi.

Bisognerebbe, quindi, mettere in sinergia le politiche a favore dell’occupazione dei giovani con un riordino del sistema pensionistico che avesse lo sguardo rivolto in avanti e cioè ad un modello che fosse in grado di tutelare, al momento della quiescenza, il lavoro di oggi e di domani in tutte le sue peculiarità e differenze rispetto al passato.

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